La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha impugnato la maxi-assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia lo scorso luglio, depositando un ricorso che rilegge integralmente la vicenda giudiziaria e contesta la ricostruzione operata in primo grado. L’appello, molto articolato, mette in discussione la valutazione dei collaboratori, la lettura degli episodi estorsivi e la decisione di escludere l’esistenza e la continuità della presunta ’ndrina Pardea-Ranisi dopo il 2019. La Dda parla apertamente di una sentenza “erronea, incompleta, priva di valutazione logica del compendio probatorio” e chiede alla Corte d’Appello di riscrivere l’intero impianto decisionale.
Il cuore del ricorso: la struttura unitaria dei fatti
Per i sostituti procuratori antimafia firmatari del ricorso Eugenia Belmonte e Giuseppe Buzzelli, l’errore principale del Tribunale sarebbe stato quello di spezzettare gli episodi, valutandoli come fatti isolati e privi di collegamento. L’accusa insiste invece sulla necessità di cogliere la trama complessiva, ricostruibile, a loro dire, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi di riscontro già disponibili.
Nel ricorso si afferma che il Tribunale avrebbe ignorato dati “assai conducente”, come lo status libertatis degli imputati, il capitale intimidatorio storicamente attribuito al gruppo e diversi riscontri incrociati che, secondo la Dda, renderebbero evidente la “continuità operativa” della cosca anche dopo le operazioni giudiziarie più invasive. Per i pm, i giudici di primo grado avrebbero “obliterato dati acquisiti al dibattimento” e tratto conclusioni “asettiche e prive di logica motivazione” su punti centrali del processo.
La vicenda Mantella e l’estorsione del 2009
Il primo capitolo riguarda la presunta estorsione ai danni dell’imprenditore Farfaglia nel 2009. Il Tribunale aveva assolto tutti gli imputati, ritenendo la testimonianza di Andrea Mantella inattendibile. La Dda ribalta completamente questa conclusione. Il ricorso definisce la versione di Mantella “lineare e coerente” e rimprovera ai giudici di aver effettuato una analisi “frazionata e illogica” della sua attendibilità. L’accusa sottolinea che Mantella non solo avrebbe ricostruito con precisione i rapporti con i Farfaglia, ma avrebbe fornito dettagli riscontrati da altre testimonianze e dagli atti.
A ciò si aggiunge l’osservazione che i Farfaglia avrebbero, secondo la Dda, fornito dichiarazioni in parte omissive: i giudici di primo grado avrebbero accolto queste versioni senza però “dedurne una solida motivazione” che spiegasse perché, su alcuni capitoli, fossero considerate credibili e su altri no. Secondo la pubblica accusa, la sentenza avrebbe sottovalutato “le convergenti dichiarazioni” del collaboratore Arena e l’intero contesto associativo dell’epoca.
L’intimidazione all’Ased e il racconto di Arena
Altro capitolo cruciale è quello della Ased, la ditta dei rifiuti colpita da un grave episodio intimidatorio nel 2016. Il Tribunale aveva rimesso in libertà gli imputati, ritenendo non sufficiente la testimonianza del collaboratore Bartolomeo Arena. Il ricorso ricostruisce minuziosamente l’episodio, ricordando che i fatti erano stati “pacificamente verificati dal Tribunale in punto di materiale verificazione” — l’arma puntata, l’incendio di un mezzo, la minaccia a mano armata — e che il racconto di Arena sarebbe “perfettamente sovrapponibile” a quello delle persone offese e agli accertamenti della polizia giudiziaria.
La Dda contesta anche l’omessa valutazione delle dichiarazioni degli altri collaboratori, che avrebbero contribuito a “cementare la coerenza e la linearità” del quadro accusatorio, e rimprovera ai giudici di non aver considerato elementi chiave come l’uso della pistola, una svolta operativa che — secondo le intercettazioni citate — sarebbe stata inaugurata proprio nel 2016 “per una maggiore efficacia dell’intimidazione”, con la supervisione di Morelli.
L’estorsione alla Dusty e il ruolo di Farfaglia
Uno dei punti più contestati riguarda la presunta estorsione ai danni della società Dusty, che segnò lo scontro tra gruppi criminali per il controllo del settore rifiuti. Il Tribunale aveva ritenuto illogico il comportamento della vittima, Gregorio Farfaglia, mettendo in dubbio la credibilità del suo racconto. La Dda definisce questa conclusione “sorprendente” e sostiene che la reazione di Farfaglia fosse perfettamente compatibile con le sue relazioni e con la posizione che ricopriva nel settore.
Secondo il ricorso, non è irragionevole che la vittima non si fosse intimorita, potendo contare sulla presunta protezione del gruppo rivale di San Gregorio d’Ippona. Tale rete criminale sarebbe stata decisiva, secondo l’accusa, per comprendere perché l’estorsione non ebbe successo. La Dda sottolinea, inoltre, che il Tribunale avrebbe ignorato “prove decisive”, tra cui i contributi della polizia giudiziaria e video che, se valutati sinotticamente, avrebbero offerto un quadro ben diverso da quello tracciato in sentenza.
Michele Manco e il nodo del 416-bis
Il ricorso dedica ampio spazio alla posizione di Michele Manco, per il quale la Dda di Catanzaro aveva chiesto 21 anni di reclusione, ma accogliendo parzialmente le tesi difensive dell’avvocato Walter Franzè, è stato assolto dall’accusa di partecipazione alla ’ndrina Pardea-Ranisi dal 2019 in avanti. Il Tribunale aveva sostenuto che dopo le operazioni di polizia e i procedimenti pendenti non fosse più dimostrabile l’operatività del gruppo. La Dda definisce questa lettura “storicamente e giuridicamente infondata”, richiamando la giurisprudenza secondo cui un’associazione mafiosa non si estingue per effetto di un intervento giudiziario, a meno che non si verifichi un “evento traumatico” capace di dissolverla.
Il ricorso ricorda che la Cassazione ha stabilito che la continuità operativa può essere provata anche attraverso la semplice spendita del “capitale intimidatorio” da parte di un affiliato, senza necessità di dimostrare una rinnovata strutturazione organizzativa. La DdaA cita testualmente: il gruppo continuerebbe a essere riconoscibile “anche attraverso la spendita della rendita di capitale intimidatorio maturata durante la pregressa esperienza associativa”. Secondo l’accusa, Manco avrebbe continuato ad agire proprio sfruttando quel capitale, e l’escludere il 416-bis significherebbe “tagliare artificialmente la lettura della realtà criminale del territorio”.
Il caso Eco.Car: la testimonianza mancata
Uno dei temi più forti del ricorso riguarda la tentata estorsione del 2021 alla ditta Eco.Car, per la quale il Tribunale aveva assolto Manco ritenendo non sufficienti gli indizi. La Dda parla apertamente di “grave omissione valutativa”, evidenziando come i giudici avessero negato l’escussione di un teste di polizia giudiziaria, autore dell’annotazione del 13 settembre 2021, nella quale veniva riportata la confidenza di un testimone chiave quell’uomo, la sera dei fatti, avrebbe riconosciuto Michele Manco mentre si avvicinava alla zona dell’automezzo poi incendiato. Il ricorso sottolinea che quella testimonianza — definita “fondamentale” — avrebbe potuto colmare le incertezze ritenute insuperabili dal Tribunale. La Dda contesta inoltre che i giudici avessero qualificato erroneamente la posizione del teste, equivocando sulla natura del suo contributo e creando un vuoto probatorio decisivo.
Le aggravanti mafiose e la lettura unitaria dei fatti
L’atto di appello si chiude con la contestazione della scelta del Tribunale di escludere sistematicamente le aggravanti mafiose. Secondo la Dda, la motivazione dei giudici è il risultato della premessa — definita errata — dell’inesistenza dell’associazione nel periodo analizzato. Nel ricorso si legge che le condotte non sarebbero “mere ritorsioni personali”, ma azioni “chiaramente volte al consolidamento della capacità intimidatrice della cosca Pardea-Ranisi”. Per questo, l’accusa chiede di riconoscere l’aggravante dell’agevolazione mafiosa per tutte le estorsioni contestate.



